La norma in esame è stata introdotta a seguito del D.L. 27.6.2015, n. 83 (convertito in L. n. 132/2015), il quale ha tra l’altro modificato il regime di pubblicità delle vendite forzate.
E’ stato così previsto che le aste relative a
beni immobili o mobili registrati debbano aver luogo online sul
portale unico delle vendite pubbliche (gestito direttamente dal Ministero della giustizia), precisando appunto il nuovo art. 631 bis che tale pubblicità sarà obbligatoria a pena di estinzione del procedimento (si legge nella norma che se la
pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel
termine stabilito dal giudice, per causa imputabile al
creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di
titolo esecutivo, il giudice dichiara con
ordinanza l'estinzione del processo esecutivo).
Occorre osservare che a seguito della legge di conversione è stata aggiunta la menzione della specifica imputabilità dell'omissione a soggetti ben individuati, ovvero il creditore pignorante o aquello intervenuto con titolo esecutivo; da ciò se ne deve far conseguire che la sanzione dell'estinzione non opera se l'omissione dipende da altre circostanze o da altri soggetti.
L'estinzione opera infatti di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, dal giudice dell'esecuzione, non oltre la prima
udienza successiva al suo verificarsi della stessa.
Contro l'ordinanza è ammesso
reclamo, osservando le forme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’
art. 178 del c.p.c.; sul reclamo il
collegio provvede in
camera di consiglio con
sentenza.