L'opposizione non può essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte (1).
Note
(1)
Si precisa che con sent. 15-12-1967, n. 143, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di tale articolo in relazione all'art. 29 Cost., commi 2 e 3, in quanto contrario al principio della pari condizione giuridica dei coniugi. L'effetto di tale pronuncia è quello di considerare la moglie del debitore esecutato come un qualsiasi terzo anche con riferimento ai limiti della prova previsti al precedente art. 621. Pertanto, la moglie dovrà provare di aver acquistato i beni in un momento anteriore del pignoramento con atto avente data certa.