L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue (1) se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente(2).
Note
(1)
Nel caso in cui la parte che ha diritto ad ottenere la consegna o il rilascio rinuncia all'esecuzione per consegna o rilascio questa si estingue ope legis. Tale volontà di rinuncia all'esecuzione deve essere inserita in un atto che va notificato all'esecutato e consegnato all'ufficiale giudiziario procedente. Anche il procuratore speciale del soggetto che ha diritto alla consegna o al rilascio può compiere tale atto.
(2)
La rinuncia di cui alla norma in esame può essere effettuata dopo l'avvio della procedura esecutiva e prima che l'istante o il soggetto da lui designato riceva l'immobile. Pertanto, si può effettuare anche nel corso del primo accesso dell'ufficiale giudiziario, purché venga informato quest'ultimo e l'esecutato se presente. Affinché la rinuncia produca l'effetto estintivo previsto dalla norma, devono essere compiute entrambe le formalità previste dalla norma in esame.