L'aggiudicatario deve dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio (1) nel comune in cui ha sede il giudice che ha proceduto alla vendita. In mancanza le notificazioni e comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso (2).
Note
(1)
La legge non prevede espressamente nessuna forma specifica per la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le quali possono essere effettuate dall'aggiudicatario per iscritto, mediante atto depositato in cancelleria, oppure oralmente in udienza.
In mancanza di tali dichiarazioni, le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
In mancanza di tali dichiarazioni, le notificazioni e le comunicazioni possono essergli fatte presso la cancelleria del giudice stesso.
(2)
La dichiarazione di cui alla norma in analisi deve essere effettuata solamente dall'aggiudicatario, diversamente da quanto è previsto nella vendita senza incanto, in cui tutti gli offerenti devono effettuare tale dichiarazione.