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Articolo 536 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Trasporto e ricognizione delle cose da vendere

Dispositivo dell'art. 536 Codice di procedura civile

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica (1).

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento [518](2).

Note

(1) Quando il luogo della vendita è diverso da quello in cui sono custoditi i beni pignorati, l'incaricato della vendita deve curare obbligatoriamente il trasporto dei beni nel luogo stabilito per l'incanto. Invero, la vendita dei beni avvenuta senza il preventivo trasporto è nulla ed opponibile ai sensi dell'art. 617.
(2) La norma in esame offre uno spunto di riflessione in tema di responsabilità penale. Infatti, sotto il profilo penale è possibile rilevare il reato di sottrazione di bene pignorato di cui all'art. 388 del c.p. V comma ed il reato di sottrazione di beni pignorati ad istanza dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell'art. 388 del c.p. IV comma. Inoltre, può avere una rilevanza il comportamento del custode che risulti irreperibile il giorno dell'accesso fissato dall'ufficiale giudiziario o che non permetta il rinvenimento nè il prelievo dei beni pignorati.

Spiegazione dell'art. 536 Codice di procedura civile

Stabilisce la disposizione in esame che se i beni mobili sono stati pignorati in un luogo diverso da quello in cui devono essere venduti, i medesimi devono essere ivi trasportati.

A tal fine il soggetto incaricato della vendita si rivolge al custode, il quale è obbligato a consegnargli le cose mobili, integrando il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'388, co. 5, c.p.) la condotta del custode che si sottragga ai propri obblighi di collaborazione con la procedura espropriativa.
Per vincere eventuali resistenze dello stesso custode, l'incaricato della vendita può anche avvalersi della forza pubblica, e ciò secondo quanto espressamente previsto dall'536, comma 1 c.p.c.

Qualora sia l'istituto vendite giudiziarie ad essere nominato custode e/o incaricato della vendita, trovano applicazione gli artt. 19 e 25 del D.M. 11.2.1997, n. 109, norme che disciplinano appunto le modalità in cui deve svolgersi il trasporto.

Precisa il secondo comma della norma in esame che l'incaricato della vendita dei beni mobili, oltre a dover procedere al loro asporto, deve anche provvedere alla loro ricognizione, effettuando il confronto “con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento”.
A seguito di tale ricognizione ne potrebbe anche derivare una responsabilità sia civile che penale a carico del custode, qualora dalla medesima emerga la mancanza o il deterioramento di alcuni dei beni pignorati.

Per quanto concerne le specifiche modalità di svolgimento della ricognizione e del trasporto, in particolare per il caso in cui incaricato della vendita sia un istituto vendite giudiziarie, la legge prevede che l'istituto medesimo debba procedervi entro il terzo giorno prima di quello fissato per la vendita salvo casi di gravi impedimenti, dando comunicazione scritta al debitore del giorno in cui tali atti saranno effettuati.
Qualora poi le cose rinvenute dovessero risultare deteriorate o difformi rispetto alla descrizione contenuta nell'atto di pignoramento o qualora dovesse sorgere un fondato dubbio dell'identità delle stesse, l'istituto non effettua il loro asporto e ne informa immediatamente il giudice dell'esecuzione.
Se, invece, le cose pignorate risultino sottratte, soppresse, distrutte o disperse, lo stesso istituto deve informare il giudice dell'esecuzione ed il creditore procedente e le parti interessate.

Dell'attività di ricognizione va redatto processo verbale, il quale può essere separato o coincidere con quello inerente allo svolgimento della vendita.

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