(massima n. 1)
La sospensione dell'esecutorietā del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale č impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 c.p.c., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validitā ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione puō essere rappresentato al giudice della esecuzione nelle forme previste dall'art. 486 c.p.c. e senza necessitā di opposizione alla esecuzione da parte del debitore, il quale ha peraltro la facoltā di contestare la validitā degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui č stato adottato. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha affermato avere il giudice di merito correttamente ritenuto esperibile non giā la sospensione ex art. 649 c.p.c. bensė il rimedio dell'opposizione formale ex art. 617 dello stesso codice, per far valere l'invaliditā dell'ordinanza di vendita del compendio pignorato emessa in violazione dell'art. 626 c.p.c., il quale vieta il compimento di atti di esecuzione quando il procedimento di espropriazione forzata č sospeso per effetto di statuizione dello stesso giudice dell'esecuzione ovvero di altro giudice innanzi al quale il titolo esecutivo č stato impugnato).