(massima n. 1)
Al fine di ritenere assolto l'onere incombente sul datore di lavoro di provare l'avvenuta affissione del codice disciplinare, come previsto dall'art. 7 della L. 20 maggio 1970 (applicabile anche ai rapporti di lavoro nautico per quanto attiene alla conoscenza delle norme disciplinari, alla contestazione di addebiti ed all'esercizio del diritto di difesa) non sono utilizzabili né la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 425 c.p.c. (nella specie, a chiarimento delle affermazioni circa l'adempimento del detto obbligo resa dal datore di lavoro medesimo nel corso del suo libero interrogatorio) atteso che tali informazioni, pur costituendo sotto un profilo generale fonti di prova, non importano deroga alcuna alle norme comuni circa i limiti derivanti dalla necessitą di allegazione dei fatti, né il fatto notorio che, di regola, le organizzazioni sindacali curano l'affissione della normativa disciplinare nei luoghi di lavoro, non trattandosi di circostanza sufficiente ai fini della dimostrazione in concreto dell'adempimento di quell'obbligo.