La norma in esame riproduce il testo del previgente
art. 735 del c.p.c. e si occupa di disciplinare la sostituzione dell’amministratore del patrimonio familiare.
Come ben noto, l’ istituto del patrimonio familiare è stato soppresso dagli artt. 48 e ss. della Legge 19.5.1975, n. 151, la quale ha tuttavia disposto che i patrimoni familiari costituiti anteriormente all’entrata in vigore della legge siano regolati dalle norme anteriormente vigenti.
L’ istituto del patrimonio familiare è stato sostituito con il
fondo patrimoniale cui deve ritenersi che la norma in commento faccia, dunque, riferimento.
La sostituzione dell’amministratore può essere richiesta nelle ipotesi previste dagli artt. 174 e 176 c.c., in realtà abrogati sin dal 1975.
In ogni caso, ai sensi dell’abrogato art. 174 c.c., la revoca può essere richiesta quando il coniuge amministratore non sia in grado di attendere convenientemente al proprio incarico ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni all’ interesse familiare.
L’ impossibilità di attendere con regolarità all’amministrazione può essere determinata da lontananza, incapacità, negligenza o malattia; legittimati attivamente sono l’altro coniuge, uno dei
prossimi congiunti o il
pubblico ministero.
La sostituzione può anche essere richiesta in caso di scioglimento del matrimonio per causa di morte del coniuge amministratore, nell’ ipotesi in cui vi siano figli minori (considerato che in loro assenza, il vincolo patrimoniale, come da disposto dell’art. 175 c.c., si estingue); In tale ipotesi legittimati attivi alla richiesta di sostituzione sono i figli maggiorenni o emancipati, i prossimi congiunti o il pubblico ministero.
L’abrogato art. 176 c.c. precisa che in presenza di figli minorenni, ove il coniuge amministratore non abbia fornito disposizioni, l’amministrazione del patrimonio compete al coniuge superstite ovvero, se manchino entrambi i coniugi e non sia stata effettuata alcuna designazione dal costituente o dal coniuge superstite, al maggiore dei figli.
È fatta salva la facoltà per il tribunale di affidare l’ incarico di amministratore ad altro dei figli.
L’amministratore viene nominato dall’autorità giudiziaria solo nel caso in cui i meccanismi di sostituzione automatica, previsti dall’art. 176 c.c., non possano operare.