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Articolo 174 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Sostituzione del coniuge amministratore

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 174 Codice Civile

Articolo abrogato dall'art. 54 della L. 19 maggio 1975 n. 151 di riforma del diritto di famiglia.

[Qualora il coniuge a cui spetta l'amministrazione non sia in grado di attendervi convenientemente ovvero trascuri di provvedere con i frutti dei beni l'interesse della famiglia, il tribunale può affidare l'amministrazione all'altro coniuge o anche ad altra persona idonea scelta preferibilmente tra i prossimi parenti.]

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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