Articolo abrogato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.
[La sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare può essere chiesta, nel caso previsto nell'articolo 174 del c.c., dall'altro coniuge o da uno dei prossimi congiunti, o dal pubblico ministero, e, nel caso previsto nell'articolo 176, da uno dei figli maggiorenni o emancipati, da un prossimo congiunto o dal pubblico ministero(1).]
Note
(1)
Si precisa che l'art. 277, della l. 19 maggio 1975, n. 151, ha previsto che le doti e i patrimoni familiari costituiti anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, continuano ad essere disciplinati dalla normativa pregressa. La previgente normativa contenuta agli artt. 174 e 176 c.c., oggi abrogati, disciplinavano la sostituzione del coniuge amministratore per impossibilità o trascuratezza nell'espletamento del compito, e la fattispecie dell'amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. Ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.c., anch'esso abrogato dalla legge 151/1975, «il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale».