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Articolo 473 bis 9 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave

Dispositivo dell'art. 473 bis 9 Codice di procedura civile

(1)Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili(2).

Note

(1) Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 473 bis 9 Codice di procedura civile

Nel nostro ordinamento non esiste un corpo organico di norme deputato ad occuparsi dei diritti delle persone con disabilità, ma soltanto una serie di disposizioni, le quali disciplinano la tutela di soggetti definiti in diversi modi.
Unico punto di riferimento per questo corpus di norme lo si ritrova nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con la Legge n. 18/2009.

Ciò posto, va ricordato come i procedimenti in materia di minori e famiglia debbano essere assistiti da una serie di rilevanti deroghe a principi anche fondamentali del processo ordinario, quali ad esempio i principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con correlata attribuzione al giudice di un ampio ventaglio di poteri officiosi.
Queste deroghe rispondono in particolare ad una finalità di protezione dei soggetti vulnerabili, tra i quali appunto i minori.

Ebbene, analoghe esigenze di protezione hanno indotto a ritenere necessario introdurre una norma volta a precisare che anche ai figli maggiorenni portatori di handicap grave debbano applicarsi le disposizioni in favore dei figli minori previste nel presente titolo, in quanto compatibili.

La norma in esame costituisce la trasposizione della regola dettata dal secondo comma dell’art. 337 septies del c.c., ove si prevede “ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, il che determina la necessità di dover effettuare un raccordo tra l’ambito sostanziale e quello processuale.

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