(1)Nell'esercizio dell'azione civile e al fine di adottare le relative determinazioni, il pubblico ministero può assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali(2)(3).
Note
(1)
Disposizione inserita dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
(2)
Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
(3)
Prima della Riforma il pubblico ministero era parte necessaria nei procedimenti civili che riguardavano interessi pubblici, come quelli familiari, mentre non gli venivano riconosciute specifiche facoltà e poteri in via generale.
A seguito dell’introduzione del nuovo processo familiare e minorile e della prossima istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la figura del pubblico ministero, invece, risulta più centrale, potendo anche assumere la veste di parte processuale autonoma, con piena legittimazione attiva nell’esercizio dell’azione civile.
A seguito dell’introduzione del nuovo processo familiare e minorile e della prossima istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, la figura del pubblico ministero, invece, risulta più centrale, potendo anche assumere la veste di parte processuale autonoma, con piena legittimazione attiva nell’esercizio dell’azione civile.