Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo (1).
Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo (1).
Cass. civ. n. 1233/2020
In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l'art. 399 c.p.c.. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/08/2015).Cass. civ. n. 23498/2017
Salvo che nell'ipotesi prevista dall'art. 395 n. 6 c.p.c. (dolo del giudice), secondo l'ordinamento processuale vigente non sussiste, per i magistrati che abbiano pronunciato la sentenza impugnata per revocazione, alcuna incompatibilità a partecipare alla decisione sulla domanda di revocazione, trattandosi di errore percettivo e non già valutativo che, come tale, ben può essere riparato anche dallo stesso giudice o collegio giudicante.Cass. civ. n. 13063/2016
In caso di revocazione delle sentenze rese in controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si applica il rito speciale del lavoro, senza che operino le deroghe del codice di procedura civile incompatibili con la specialità del rito, sicché è tempestiva la domanda di revocazione ove il relativo ricorso sia stato depositato nella cancelleria del giudice adito nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., anche se la notificazione dello stesso con l'unito decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente.Cass. civ. n. 6881/2014
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.Cass. civ. n. 4265/2014
In tema di revocazione della sentenza per errore di fatto, il giudice che rigetti la domanda di revocazione, riconoscendo l'errore denunciato ma assumendone la non decisività, ha l'onere di indicare quali ulteriori ed indipendenti ragioni giustificative avessero assistito la pronuncia, tali da rendere la statuizione assunta stabile malgrado il venir meno dell'argomento relativo all'errata percezione di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento.Cass. civ. n. 12816/2002
Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.Cass. civ. n. 12756/2000
Nel giudizio per revocazione di una sentenza emessa in secondo grado, in cui, osservandosi, ai sensi dell'art. 400 c.p.c., le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice adito, trova applicazione l'art. 347 del codice di rito, la mancanza del fascicolo relativo al giudizio che ha dato luogo alla sentenza impugnata non è comminata a pena di nullità, potendosi la stessa risolvere in un vizio della motivazione della decisione resa.Cass. civ. n. 3137/1994
Il ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione ancorché rese in sede di regolamento di competenza, è soggetta, ai sensi dell'art. 400 c.p.c. (prima dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), al rito ordinario previsto per il procedimento di legittimità, con la conseguenza che la replica difensiva dell'intimato, pure in detta ipotesi, deve osservare le modalità prescritte dall'art. 370 c.p.c. per il controricorso.Cass. civ. n. 3680/1991
Ai sensi dell'art. 400 c.p.c., nel procedimento di revocazione relativo a sentenze in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie si osservano, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione, le norme per il rito del lavoro, compresa pertanto quella (ex artt. 429 e 437 c.p.c.) che, a pena di nullità della sentenza, ne impone la lettura del dispositivo nell'udienza di discussione della causa.Cass. civ. n. 911/1989
Il principio che la mancata adozione del rito del lavoro non è causa di nullità del procedimento e della relativa sentenza ove non abbia comportato violazione delle norme sulla competenza o un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa trova applicazione, in mancanza di regole diverse o di principi con esso collidenti, anche con riferimento al giudizio di revocazione che, pur riguardando una controversia di lavoro o di previdenza, sia stato promosso con il rito ordinario, con la conseguenza che anche in tal caso l'adozione della citazione, anziché del ricorso, come mezzo introduttivo del giudizio non è di per se stessa causa di nullità e che tale vizio non può conseguire neppure alla mancata lettura del dispositivo della sentenza, atteso il principio secondo cui la nullità per tale omissione si verifica solo quando sia stato adottato il rito del lavoro.Cass. civ. n. 136/1979
Secondo la norma dell'art. 400 c.p.c., al procedimento per revocazione avverso sentenze in materia di controversie individuali del lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie si applicano le disposizioni proprie del rito del lavoro di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, senza che siano operanti le deroghe dettate dal codice di procedura civile con riferimento al rito ordinario, ma incompatibili con il rito speciale del lavoro. Pertanto, non può trovare applicazione l'art. 399 commi primo e secondo, c.p.c. che — quando la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello — impone il deposito della citazione entro venti giorni dalla notificazione nella cancelleria del giudice adito, con la copia autentica della sentenza impugnata, dal momento che tale disposizione si riferisce al solo rito ordinario innanzi al giudice collegiale, e, come tale, non può esercitare alcuna influenza sul processo del lavoro che ha una struttura propria e diversa.
SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!
Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo?
Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!