(massima n. 1)
Il principio che la mancata adozione del rito del lavoro non è causa di nullità del procedimento e della relativa sentenza ove non abbia comportato violazione delle norme sulla competenza o un concreto e specifico pregiudizio ad una delle parti con riguardo al regime delle prove ed all'esercizio del diritto di difesa trova applicazione, in mancanza di regole diverse o di principi con esso collidenti, anche con riferimento al giudizio di revocazione che, pur riguardando una controversia di lavoro o di previdenza, sia stato promosso con il rito ordinario, con la conseguenza che anche in tal caso l'adozione della citazione, anziché del ricorso, come mezzo introduttivo del giudizio non è di per se stessa causa di nullità e che tale vizio non può conseguire neppure alla mancata lettura del dispositivo della sentenza, atteso il principio secondo cui la nullità per tale omissione si verifica solo quando sia stato adottato il rito del lavoro.