(massima n. 1)
L'istanza di parte di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, formulata ai sensi dell'art. 376 c.p.c. e dell'art. 139 att. c.p.c., rappresenta un mero sollecito all'esercizio di poteri discrezionali, il quale non solo non č soggetto ad un obbligo di motivazione, ma neppure deve necessariamente manifestarsi in uno specifico esame e rigetto di detta istanza.