Gli articoli dal 281 bis al 281 sexies regolano il procedimento che si svolge dinanzi al giudice unico di primo grado.
Tali articoli, tuttavia, non esauriscono la disciplina processuale del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto proprio la norma in esame, attraverso la tecnica della riserva di compatibilità , rinvia alle norme contenute nei capi precedenti previste per il tribunale in composizione collegiale.
Si sostiene, infatti, che l'art. 281 bis non sia altro che una norma di mero rinvio, la quale riproduce il testo dell'
art. 311 del c.p.c..
Può pertanto affermarsi che al procedimento innanzi al tribunale monocratico si applicano, ad eccezione delle norme speciali di cui agli artt. 281 ter ss., gli articoli artt. 163 ss.
La tecnica redazionale scelta dal legislatore è stata tuttavia oggetto di critiche, giungendosi a ritenere applicabili a tale procedimento, sebbene non espressamente richiamate, anche disposizioni di legge situate al di fuori di uno dei capi precedenti (quali ad esempio l'
art. 83 ter delle disp. att. c.p.c.. o l'
art. 80 bis delle disp. att. c.p.c..), in quanto norme dettate indifferentemente per qualunque processo di cognizione o, comunque, per quello davanti al tribunale in composizione collegiale e, quindi, anche per il rito davanti al giudice monocratico.