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Articolo 281 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Norme applicabili

Dispositivo dell'art. 281 bis Codice di procedura civile

Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo (1).

Note

(1) L'art. 281 bis costituisce norma di richiamo alle disposizioni sul processo dinanzi al tribunale in composizione collegiale, ritenute applicabili nei limiti della compatibilità e dell'inderogabilità del nuovo capo III bis (che contiene gli artt. 281bis-281 sexies c.p.c.).

Spiegazione dell'art. 281 bis Codice di procedura civile

Gli articoli dal 281 bis al 281 sexies regolano il procedimento che si svolge dinanzi al giudice unico di primo grado.
Tali articoli, tuttavia, non esauriscono la disciplina processuale del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto proprio la norma in esame, attraverso la tecnica della riserva di compatibilità , rinvia alle norme contenute nei capi precedenti previste per il tribunale in composizione collegiale.
Si sostiene, infatti, che l'art. 281 bis non sia altro che una norma di mero rinvio, la quale riproduce il testo dell'art. 311 del c.p.c..
Può pertanto affermarsi che al procedimento innanzi al tribunale monocratico si applicano, ad eccezione delle norme speciali di cui agli artt. 281 ter ss., gli articoli artt. 163 ss.

La tecnica redazionale scelta dal legislatore è stata tuttavia oggetto di critiche, giungendosi a ritenere applicabili a tale procedimento, sebbene non espressamente richiamate, anche disposizioni di legge situate al di fuori di uno dei capi precedenti (quali ad esempio l'art. 83 ter delle disp. att. c.p.c.. o l'art. 80 bis delle disp. att. c.p.c..), in quanto norme dettate indifferentemente per qualunque processo di cognizione o, comunque, per quello davanti al tribunale in composizione collegiale e, quindi, anche per il rito davanti al giudice monocratico.


Massime relative all'art. 281 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 14136/2013

Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assuma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, può stabilire di decidere separatamente dal merito le questioni di giurisdizione e di competenza ovvero altre questioni pregiudiziali di rito, ma è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281 bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in quanto una decisione sulla competenza, ancorché implicita, può essere contenuta solo in provvedimenti che abbiano natura di sentenza. Ne deriva che, quando ci si trovi davanti ad un provvedimento relativo all'ordine del processo e, tuttavia, contenente affermazioni relative alla competenza (come quella secondo cui "l'eccezione pregiudiziale non è idonea a definire il giudizio"), alle stesse si deve attribuire un valore di mero provvedimento sulla gestione dell'istruttoria, con conseguente esclusione della sua impugnabilità.

Cass. civ. n. 5186/2012

Il tribunale in composizione monocratica può emettere un provvedimento di sospensione del processo anche dopo avere trattenuto la causa in decisione, atteso che, per effetto del richiamo compiuto dall'art. 281 bis c.p.c., anche nel procedimento davanti ad esso è applicabile l'art. 279, primo comma, c.p.c., ai sensi del quale, nel testo anteriore come in quello successivo alla modifica operata dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, deve ritenersi consentito al giudice di emettere in sede decisoria ordinanza di sospensione, costituendo questa un provvedimento non decisorio, e che attiene "lato sensu" all'istruzione della causa.

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