Nell'ambito del giudizio di rendiconto l'ordinamento prevede la possibilità che i mezzi di prova prodotti dalle parti siano insufficienti, lacunosi o incompleti, ipotesi che il gestore potrebbe cercare di sfruttare in proprio favore al fine di non adempiere all'obbligo di rendere il conto.
Proprio per far fronte a tale possibilità, si consente al giudice di disporre sia la consulenza tecnica che il
giuramento, il quale ultimo potrebbe essere considerato come una sorta di misura sanzionatoria della mancata osservanza dell'ordine di presentare il conto.
Il primo comma prende in considerazione la possibilità che il giudice ammetta il creditore a provare le somme che gli sono dovute tramite
giuramento estimatorio, ovviamente nel caso in cui l'ammontare delle somme di spettanza non sia determinabile con altri mezzi di prova.
Le ipotesi in cui può ricorrersi al giuramento sono:
a) la mancata presentazione del rendiconto;
b) la
contumacia del soggetto tenuto a rendere il conto. In questo caso l'
ordinanza che ammette il giuramento deve notificarsi personalmente ai sensi dell'
art. 292 del c.p.c. ed è revocabile soltanto qualora il gerente presenti il conto regolarmente formato con i relativi documenti giustificativi prima che il giuramento sia stato prestato.
c) la presentazione di un conto redatto in maniera lacunosa e/o incompleta e privo delle c.d. pezze giustificative.
Il rinvio all'
art. 241 del c.p.c. deve intendersi nel senso che il giuramento è ammesso solo quando sia indeterminato il
quantum ma non l'
an e non sia possibile sopperire con altri mezzi di prova.
L'ammissione al giuramento costituisce oggetto di una valutazione discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo comma attiene all'ipotesi in cui a rendere il giuramento sia colui che è obbligato a rendere il conto. Si ritiene che si tratti di una particolare forma di
giuramento suppletorio, a cui si può ricorrere nei soli casi in cui non è possibile (per impossibilità materiale) o non si suole (per impossibilità morale) chiedere ricevuta al gerente.
In ogni caso, affinché il giuramento suppletorio possa essere disposto, è necessario che il conto sia stato comunque presentato e che le partite su cui verterà il giuramento siano state contestate.
E’ stato evidenziato come la discrezionalità del giudice sia limitata nella scelta del soggetto al quale deferire il giuramento, che può essere solo il gerente, in deroga al n. 2 dell'
art. 2736 del c.c..
L'ultima parte del secondo comma si occupa delle partite contabili contestate e sfornite di pezze di appoggio, che comunque risultino verosimili e ragionevoli.
In questo caso il giudice potrà considerarle vere, anche senza il giuramento su di esse, facendo ricorso alle massime di esperienza.