Con questa norma vengono prese in esame le formalità necessarie per consentire l'acquisizione al processo delle scritture di comparazione che si trovino presso depositari pubblici o privati.
In particolare, il primo comma disciplina l'ipotesi in cui sia consentito asportare le scritture, attribuendosi al
giudice istruttore il compito di fissare un termine per il loro deposito in cancelleria.
In questo caso il pubblico depositario dovrà, ex
art. 98 delle disp. att. c.p.c., fare una copia delle scritture, la quale dovrà poi essere consegnata al
cancelliere; quest’ultimo, a sua volta, redigerà processo verbale del deposito, da conservare in cancelleria insieme alle scritture originali.
Il secondo comma, invece, disciplina il caso in cui l'asportazione risulti vietata, attribuendosi al giudice istruttore il compito di dettare le disposizioni necessarie per le operazioni che gli consentiranno di accedere sui luoghi del deposito ai fini dell'ispezione (tali operazioni si dovranno compiere alla presenza del depositario).