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Articolo 218 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Scritture di comparazione presso depositari

Dispositivo dell'art. 218 Codice di procedura civile

Se le scritture di comparazione si trovano presso depositari pubblici o privati e l'asportazione non ne è vietata, il giudice istruttore può disporne il deposito in cancelleria in un termine da lui fissato [98 disp. att.] (1).

Se la comparazione deve eseguirsi nel luogo dove si trovano le scritture, il giudice dà le disposizioni necessarie per le operazioni, che debbono compiersi in presenza del depositario.

Note

(1) L'art. 98 delle disposizioni di attuazione disciplina il procedimento attraverso il quale la scrittura viene depositata in cancelleria affinché il giudice (ed il C.T.U.) possa operare il necessario confronto. Il pubblico depositario, al quale è stato ordinato dal giudice istruttore il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione a norma dell'articolo 218 del codice, deve farne copia. Le copie sono verificate dal cancelliere che della verificazione redige processo verbale. Questo è conservato in cancelleria unitamente alle scritture originali e una copia di esso è consegnata al depositario. Il pubblico depositario può rilasciare copia delle scritture in base a quella da lui fatta, facendo menzione del processo verbale di verificazione di cui al comma precedente.

Spiegazione dell'art. 218 Codice di procedura civile

Con questa norma vengono prese in esame le formalità necessarie per consentire l'acquisizione al processo delle scritture di comparazione che si trovino presso depositari pubblici o privati.
In particolare, il primo comma disciplina l'ipotesi in cui sia consentito asportare le scritture, attribuendosi al giudice istruttore il compito di fissare un termine per il loro deposito in cancelleria.
In questo caso il pubblico depositario dovrà, ex art. 98 delle disp. att. c.p.c., fare una copia delle scritture, la quale dovrà poi essere consegnata al cancelliere; quest’ultimo, a sua volta, redigerà processo verbale del deposito, da conservare in cancelleria insieme alle scritture originali.
Il secondo comma, invece, disciplina il caso in cui l'asportazione risulti vietata, attribuendosi al giudice istruttore il compito di dettare le disposizioni necessarie per le operazioni che gli consentiranno di accedere sui luoghi del deposito ai fini dell'ispezione (tali operazioni si dovranno compiere alla presenza del depositario).

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Maria G. D. C. chiede
giovedģ 09/06/2011 - Friuli-Venezia
“Il CTP che ha ottenuto dal (proprio) avvocato gli originali di scritture di comparazione ha l'obbligo di consegnarli al CTU? Può trattenerli e limitarsi a metterli a disposizione del CTU (e dell'altro CTP) per i necessari rilievi rifiutandone la consegna?
Ringrazio anticipatamente,
M.G. De Corti”
Consulenza legale i 10/06/2011

Innanzitutto, deve trattarsi di documenti ritualmente prodotti in giudizio o se tardivamente prodotti, almeno sottoposti al vaglio del Giudice e alle eccezioni della controparte.

Nel redigere la propria relazione di consulenza tecnica al CTU è, infatti, fatto divieto di basare le proprie valutazioni su documentazione fornita brevi manu, fuori udienza, da CTP o avvocati. Si tratterebbe di un modo per ammettere in giudizio documenti irritualmente prodotti. Il materiale sul quale il C.T.U. può fondare le proprie osservazioni deve essere il medesimo sul quale il giudice fonderà poi la sua decisione (Trib. Roma, 19 dicembre 2006).

Inoltre, l’art. 87 delle disp. att. c.p.c. non prevede la possibilità di depositare documenti durante lo svolgimento delle indagini peritali, mentre l’art. 194 del c.p.c. consente al C.T.U., ove autorizzato dal giudice, di richiedere alle parti chiarimenti, assumere informazioni da terzi e eseguire piante, calchi e rilievi, non di raccogliere da esse prove documentali.

Tale prassi è scorretta perché impedisce la possibilità di un effettivo contraddittorio sul documento consegnato al C.T.U. e su tale questione anche la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che il C.T.U. non può esaminare documenti non ritualmente prodotti in giudizio, e che, se il C.T.U. esamina documenti irritualmente prodotti, e le sue conclusioni vengono recepite dal giudice, la sentenza deve ritenersi viziata nella motivazione (ex multis, Cass. 26-10-1995 n. 11133).

È consigliabile che il CTP aspetti, magari in sede di ispezione peritale, un'esplicita richiesta del CTU che sia stato autorizzato dal giudice ad usare questa documentazione.