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Articolo 831 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Revocazione ed opposizione di terzo

Dispositivo dell'art. 831 Codice di procedura civile

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo (1).

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità (2).

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause (3).

Note

(1) Il primo comma rinvia alle sole ipotesi di revocazione straordinaria, sottraendo così al giudice il potere di controllare il c.d. errore di rappresentazione dei fatti. Ciò rappresenta un'espressione del principio generale che vuole l'insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri.
(2) Il secondo comma è espressione del principio di precedenza del giudizio di nullità su quello di revocazione. Invero, se il primo giunge ad una pronuncia che nega la nullità del lodo, per l'interessato è ancora possibile azionare il giudizio revocatorio. Viceversa, se la domanda di nullità viene accolta, il giudizio prosegue con la trattazione del merito, potendo comunque far valere in tale sede i motivi di revocazione.
(3) L'ultimo comma descrive la possibilità di riunire le impugnazioni per nullità, revocazione ed opposizione di terzo promosse contro lo stesso lodo, limitandola però ai casi in cui lo stato della causa preventivamente proposta consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre. Ciò permette di ritenere superata quella rigida alternatività tra le diverse impugnazioni che veniva in passato sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Spiegazione dell'art. 831 Codice di procedura civile

La riforma della norma in esame deve essere fatta risalire alla Legge n. 25/1994, avendo il D.lgs. n. 40/2006 apportato delle modifiche soltanto formali.
Come in passato, l'impugnazione per revocazione del lodo arbitrale è prevista per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395 (revocazione straordinaria), quando non sia proponibile, per gli stessi motivi, l'impugnazione per nullità.
Per quanto concerne i tempi e le forme per proporre istanza di revocazione, il legislatore si riferisce a ciò che nel Libro II è stabilito per la revocazione della sentenza statale.

In pendenza di procedimento di impugnazione per nullità, il verificarsi di un motivo di revocazione comporta la sospensione del termine per proporre revocazione, fino a quando non sia pronunciata una sentenza sulla nullità.

La revocazione va proposta alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede l'arbitrato; le parti non possono preventivamente rinunciare ad esperire tale strumento impugnatorio, mentre potranno rinunciarvi dopo che si siano realizzati i suoi presupposti di operatività.

I terzi interessati, ex art. 404 del c.p.c., possono sempre impugnare il lodo di fronte alla Corte d'appello del luogo in cui ha sede l'arbitrato.
Qualora siano state proposte più impugnazioni contro lo stesso lodo, è possibile riunire le diverse cause, a meno che la prima causa iniziata non stia già in decisione o la riunione non giovi alle altre cause.

Massime relative all'art. 831 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 1409/2004

La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., primo comma, e dell'art. 395 c.p.c., n. 6, richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.

Cass. civ. n. 1465/1988

L'art. 831 c.p.c. — che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità — comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello d'impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d'appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione.

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