Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo (1).
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità (2).
Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause (3).
Note
(1)
Il primo comma rinvia alle sole ipotesi di revocazione straordinaria, sottraendo così al giudice il potere di controllare il c.d. errore di rappresentazione dei fatti. Ciò rappresenta un'espressione del principio generale che vuole l'insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri.
(2)
Il secondo comma è espressione del principio di precedenza del giudizio di nullità su quello di revocazione. Invero, se il primo giunge ad una pronuncia che nega la nullità del lodo, per l'interessato è ancora possibile azionare il giudizio revocatorio. Viceversa, se la domanda di nullità viene accolta, il giudizio prosegue con la trattazione del merito, potendo comunque far valere in tale sede i motivi di revocazione.
(3)
L'ultimo comma descrive la possibilità di riunire le impugnazioni per nullità, revocazione ed opposizione di terzo promosse contro lo stesso lodo, limitandola però ai casi in cui lo stato della causa preventivamente proposta consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre. Ciò permette di ritenere superata quella rigida alternatività tra le diverse impugnazioni che veniva in passato sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.