(massima n. 1)
La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., primo comma, e dell'art. 395 c.p.c., n. 6, richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.