(massima n. 1)
Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (e, pertanto, proposta in via riconvenzionale), per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, č da ravvisarsi la volontā della parte di rinunciare alla proposizione dell'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilitā tra una eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima.