La norma in esame ha introdotto la possibilità di una
convenzione avente ad oggetto la compromettibilità di controversie future relative a rapporti non contrattuali, rimuovendo il divieto in tal senso esistente e derivante dagli artt. 806 e 808 c.p.c.
E’ stato a tal fine prevista, accanto al
compromesso ed alla
clausola compromissoria, una c.d. "convenzione di arbitrato", volta proprio a consentire di sottomettere ad arbitri le controversie future.
L’aspetto innovativo introdotto dalla norma in esame consiste nella possibilità di predisporre la convenzione arbitrale per controversie future, attinenti a uno o più rapporti anche non contrattuali, purché determinati, nel rispetto delle forme richieste dall'
art. 807 del c.p.c. per il compromesso e a condizione che il
rapporto giuridico devoluto agli arbitri sia disponibile.
Essa può trovare applicazione solo per le controversie future e non per controversie già insorte, nel qual caso troveranno applicazione le norme dettate in tema di compromesso.
Un esempio può individuarsi nelle controversie tra assicurazioni in tema di risarcibilità dei sinistri, ovvero nelle controversie aventi ad oggetto un illecito extra-contrattuale.
Possono farsi rientrare nel capo di previsione di questa norma la
responsabilità pre-contrattuale, l'arricchimento indebito, la concorrenza sleale, la responsabilità derivante dalla rovina e difetti di cose immobili, la responsabilità da prodotto difettoso, le controversie relative al diritto di
proprietà o altro
diritto reale.
La convenzione è ammissibile anche per le controversie in materia successoria, per mezzo delle quali si mira a dirimere le liti future tra eredi e legatari relative ai rapporti giuridici che nascono dall'
apertura della successione.
Trattandosi di controversie future, le stesse possono individuarsi
per relationem, facendo riferimento ad un determinato rapporto, senza che sia necessaria la previa determinazione formale del loro oggetto; a tal fine occorre che la convenzione indichi i criteri idonei a individuare il rapporto giuridico.
Un limite da rispettare è costituito dal principio generale secondo cui deve esservi assoluta identità tra coloro che stipulano la clausola e coloro tra i quali insorgeranno le controversie.
Soltanto chi si afferma titolare del rapporto giuridico, o chi ne ha la legittimazione a disporne, può legittimamente stipulare il patto compromissorio.
Qualora si realizzi il trasferimento della situazione giuridica soggettiva, la convenzione arbitrale sarà opponibile al successore a condizione che vi sia una esatta coincidenza tra il rapporto giuridico ceduto e quello assistito dalla convenzione arbitrale, che dovrà anche risultare fornita di data certa anteriore al trasferimento.
In considerazione dell’espressione utilizzata dalla norma in esame, nella parte in cui è detto “
La convenzione deve risultare...”, la quale ripropone la stessa espressione utilizzata nel primo comma dell’
art. 808 del c.p.c., si ritiene che la
forma scritta sia richiesta soltanto
ad probationem.