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Articolo 840 quater Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Pluralitą delle azioni di classe

Dispositivo dell'art. 840 quater Codice di procedura civile

(1)Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840 ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo resistente e quelle proposte sono cancellate dal ruolo. Le azioni di classe proposte tra la data di deposito del ricorso e il termine di cui al primo periodo sono riunite all'azione principale.

Il divieto di cui al primo comma, primo periodo, non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati immediatamente nell'area pubblica del portale dei servizi telematici a cura della cancelleria.

Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.

È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Note

(1) La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, aveva precedentemente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entravano in vigore il 19/10/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha successivamente disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/11/2020.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.
L'aggiornamento in calce, disposto dall'art. 7, comma 1, della L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ha perso efficacia a seguito dell'abrogazione del su indicato D.L. 9 novembre 2020, n. 149, ad opera della L. 18 dicembre 2020, n. 176, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
La L. 12 aprile 2019, n. 31, come modificata dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore il 19/05/2021.

Spiegazione dell'art. 840 quater Codice di procedura civile

La norma in esame prevede una particolare disciplina della litispendenza in materia di azione di classe; in realtà, risulta improprio parlare di litispendenza, visto che due azioni di classe, se proposte da soggetti diversi e con aderenti diversi, non potrebbero neppure considerarsi connesse, se non per la comunanza delle questioni di fatto o di diritto.

Il legislatore, quindi, ha espressamente previsto che la pendenza di un’azione di classe precluda la possibilità di proporne altre.
La suddetta regola, tuttavia, presenta alcune particolarità.
Innanzitutto, il legislatore fa chiaramente riferimento alla data del deposito del ricorso come momento di pendenza dell’azione di classe e ricollega a tale momento la produzione degli effetti della norma in esame.
Tuttavia, vengono in considerazione effetti diversi a seconda del momento in cui venga proposta una seconda azione di classe.
Infatti, la seconda azione, se proposta dopo il deposito del ricorso ma prima del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del ricorso sul portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, è procedibile, ma deve essere riunita all’azione proposta per prima.
Se, al contrario, viene proposta successivamente a tale termine, la seconda azione diventa improcedibile, con conseguente cancellazione dal ruolo e impossibilità di una sua riassunzione.
Il meccanismo sopradescritto di litispendenza non opera nel caso in cui la prima azione di classe venga dichiarata inammissibile.

In generale, la norma in esame esclude gli effetti di litispendenza anche nel caso in cui la prima azione venga definita con un provvedimento che non decide il merito. Non è chiaro se tale espressione debba essere intesa come riferita a qualsiasi provvedimento che decide il grado di giudizio oppure se tale provvedimento debba anche essere passato in giudicato formale (quest’ultima sembrerebbe essere l’interpretazione più coerente con le finalità della norma); ancora, non è chiaro se tale previsione si applichi anche alle eventuali decisioni in tema di giurisdizione e competenza.

Ovviamente, la presene norma non preclude la proponibilità di azioni fondate su fatti differenti, nei confronti di diversi convenuti o, comunque, aventi ad oggetto diritti che non potevano essere fatti valere entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della prima azione.

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