Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona (1) indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice (2), su istanza di una delle parti, sentite le altre (3).
Note
(1)
Una volta compiuto l'inventario o anche quando la redazione è ancora in corso, la custodia delle cose mobili e delle carte viene attribuita ad un consegnatario nominato dall'ufficiale procedente o dal giudice con decreto revocabile e modificabile in ogni momento. Tale provvedimento è reclamabile ma non ricorribile per cassazione, stante la mancanza della natura decisoria dello stesso.
(2)
La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(3)
Il consegnatario assume la veste di custode ed è tenuto, in quanto tale, all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dagli artt. 65 e ss. Egli deve curare la conservazione ed amministrazione dei beni affidatigli, con la diligenza del buon padre di famiglia nonché la conservazione dei frutti e delle rendite dei medesimi.