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Articolo 776 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Consegna delle cose mobili inventariate

Dispositivo dell'art. 776 Codice di procedura civile

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona (1) indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice (2), su istanza di una delle parti, sentite le altre (3).

Note

(1) Una volta compiuto l'inventario o anche quando la redazione è ancora in corso, la custodia delle cose mobili e delle carte viene attribuita ad un consegnatario nominato dall'ufficiale procedente o dal giudice con decreto revocabile e modificabile in ogni momento. Tale provvedimento è reclamabile ma non ricorribile per cassazione, stante la mancanza della natura decisoria dello stesso.
(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) Il consegnatario assume la veste di custode ed è tenuto, in quanto tale, all'osservanza degli obblighi ad esso imposti dagli artt. 65 e ss. Egli deve curare la conservazione ed amministrazione dei beni affidatigli, con la diligenza del buon padre di famiglia nonché la conservazione dei frutti e delle rendite dei medesimi.

Spiegazione dell'art. 776 Codice di procedura civile

L'inventario dei beni mobili e delle carte inventariate si conclude con la loro custodia.
Il custode viene nominato con il consenso delle persone interessate ovvero con decreto del giudice su istanza di una delle parti, in contradditorio con le altre.
Per quanto concerne le funzioni e gli obblighi del custode, vale quanto disposto dagli artt. 65 e ss. c.p.c.

Massime relative all'art. 776 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 13820/2016

In tema di eredità con beneficio d'inventario, il decreto con cui il tribunale, accertata la difficoltà dei coeredi di completare la liquidazione, autorizzi la vendita concorsuale non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, tale decreto chiude un procedimento non contenzioso, privo di vero e proprio contraddittorio, senza statuire su dette posizioni in via decisoria e definitiva.

Cass. civ. n. 6997/1983

In ipotesi di inventario di asse ereditario in contestazione, avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto pretorile che, a norma dell'art. 776 c.p.c., ha nominato la persona alla quale consegnare le cose mobili inventariate, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non acquista autorità di cosa giudicata e che, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può essere in ogni tempo revocato e modificato.

Cass. civ. n. 35/1976

Il provvedimento di nomina del curatore dei beni ereditari rilasciato ai creditori ed ai legatari degli eredi accettanti con il beneficio dell'inventario, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, poiché non tende alla composizione di un contrasto di interessi, bensì a regolare l'interesse comune di tutte le parti alla prosecuzione della liquidazione della eredità accettata con il beneficio dell'inventario. Eguale natura hanno, in quanto provvedimenti di secondo grado, sia il provvedimento di sostituzione del curatore, sia il successivo decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo a norma dell'art. 739 c.p.c.. Ne consegue che i suddetti provvedimenti non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

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