(massima n. 1)
La presunzione di esistenza nell'eredità di gioielli, denaro e mobilia, in percentuale predeterminata rispetto al valore dell'asse, ai sensi e sotto il vigore del primo comma dell'art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637], può essere vinta dalle risultanze di un inventario di eredità beneficiata, di tutela, di fallimento, od effettuato in seguito ad apposizione di sigilli, secondo la previsione del terzo comma della citata norma, solo alla duplice condizione che l'inventario stesso risulti completo di tutte le indicazioni prescritte dall'art. 775 c.p.c. e che sia stato tempestivamente redatto nei termini all'uopo fissati dalla legge, o dal giudice a titolo di proroga. Gli indicati effetti, pertanto, vanno esclusi con riguardo ad un inventario, redatto in sede di accettazione dell'eredità devoluta a un minore, il quale sia stato completato ed integrato, dopo la scadenza dei termini, con l'esclusione di beni del de cuius originariamente pretermessi, ancorché per fatto non ascrivibile a colpa dell'erede.