[Se il sequestro è stato autorizzato a norma dell'articolo 672, il sequestrante, nel termine di quindici giorni da quello in cui è stato compiuto il primo atto di esecuzione, deve notificare il decreto al sequestrato, indicando le cose sulle quali il sequestro è stato eseguito e dando notizia dell'adempimento delle attività previste negli articoli 677, 678 e 679. Il sequestrante deve contemporaneamente citare il sequestrato per la convalida del sequestro e per la causa di merito, davanti al giudice competente per quest'ultima. Dei successivi atti di esecuzione deve essere data notizia nei quindici giorni dal loro compimento. Se a decidere sul merito non sono competenti i giudici della Repubblica, l'istanza di convalida si propone davanti al giudice che ha autorizzato il sequestro. Questi stabilisce un termine, decorso il quale il sequestro cesserà di avere effetto se la sentenza straniera che ha deciso il merito non è stata resa efficace nella Repubblica. Il giudice che ha concesso un sequestro relativamente ad una controversia di competenza di un giudice diverso da quello civile ordinario, pronuncia anche sulla convalida di esso, senza pregiudizio della causa di merito. Lo stesso giudice, quando è intervenuta la pronuncia di merito, provvede alla eventuale revoca del sequestro.]