Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana (1), il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento (2) a norma dell'articolo precedente [122].
Note
(1)
La norma in analisi si riferisce in via implicita alla possibilità di produrre nel processo documenti scritti in una lingua straniera, purchè naturalmente non si tratti di atti processuali in senso proprio, vigendo per questi l'obbligo di redazione in lingua italiana di cui all'articolo precedente.
(2)
Qualora vengano prodotti documenti il lingua straniera il giudice può nominare con ordinanza un traduttore, il quale, alla pari dell'interprete, acquista la qualifica di organo ausiliario del giudice. Tuttavia, sussiste una sostanziale differenza rispetto all'interprete in quanto il primo deve tradurre una dichiarazione scritta anziché orale, rendendo comprensibile al giudice il documento scritto in un'altra lingua.