Cass. civ. n. 10584/2016
Ai sensi dell'art. 39, comma 2, c.p.c., il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso, deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest'ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza; ne consegue che il giudice diverso, ove la causa venga davanti a lui riassunta, non potrà contestare il rapporto di continenza - facoltà concessa, invece, alla parte - ma potrà solo, ai sensi degli artt. 44 e 45 c.p.c., chiedere d'ufficio il regolamento di competenza ove ritenga la propria incompetenza per materia o per territorio inderogabile. (Regola competenza d'ufficio).
Cass. civ. n. 308/2014
In materia di competenza per ragioni di territorio derogabile, qualora, a seguito di pronuncia di incompetenza, il giudice indicato come competente abbia, a sua volta, declinato, sia pur in violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., la propria competenza e le parti, senza proporre istanza per il relativo regolamento, abbiano riassunto la causa innanzi al primo giudice, quest'ultimo non può sollevare conflitto di competenza assumendo la violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., in quanto la riassunzione - in assenza della proposizione dell'istanza di regolamento di competenza a fronte della nuova declinatoria su eccezione di parte - ha determinato il definitivo radicarsi della causa.
Cass. civ. n. 764/1999
La pronuncia che dichiari l'incompetenza, a seguito di eccezione rilevata, d'ufficio o dalla parte, in violazione dei limiti temporali stabiliti per la sua rilevabilità, non è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., ma deve essere impugnata con l'appello (o, nel caso di declaratoria emessa in sede d'appello con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 4 c.p.c.), in quanto l'error in procedendo così verificatosi non riguarda la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo dell'eccezione. Ne consegue che, qualora si tratti di pronuncia dichiarativa dell'incompetenza per ragioni di materia o per territorio inderogabile, il giudice avanti al quale la causa viene riassunta, ove ritenga la competenza per tali ragioni di altro giudice, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio (tuttora ammissibile nell'ordinamento, anche dopo la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche), ma deve prendere atto della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente e considerare preclusa, in conseguenza della mancata proposizione dell'appello, la contestazione sulla propria competenza per quelle ragioni. Qualora contro la suddetta pronuncia la parte proponga regolamento necessario di competenza ovvero, a seguito della riassunzione e trattandosi di declaratoria dell'incompetenza per materia o territorio inderogabile, il giudice ad quem formuli istanza di regolamento di competenza d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice dell'ammissibilità del ricorso innanzi ad essa proposto, ha il potere di rilevare anche d'ufficio l'intempestività della rilevazione dell'eccezione di incompetenza e deve dichiarare inammissibile il regolamento. (In applicazione di tale principio le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, proposto da un pretore del lavoro, il quale aveva rilevato la propria incompetenza per territorio inderogabile, a seguito della rimessione da parte del tribunale del suo circondario di una controversia in materia di lavoro, erroneamente avanti ad esso introdotta con il rito ordinario e riguardo alla quale era stata eccepita soltanto l'incompetenza per materia del tribunale e non anche la sussistenza della competenza per territorio inderogabile del pretore del lavoro di altro circondario. Le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale questione fosse preclusa in quanto non rilevata né d'ufficio né su istanza di parte avanti al giudice a quo entro i termini stabiliti dall'art. 428 c.p.c., affermando, altresì, che tali termini erano comunque applicabili nonostante l'introduzione della causa avanti al tribunale con il rito ordinario).
Cass. civ. n. 1169/1999
Per il disposto dell'art. 44 c.p.c. la sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, qualora non sia stata impugnata con il regolamento di competenza e la causa non sia stata riassunta nel termine previsto dall'art. 50 c.p.c., non spiega alcuna influenza sul diverso giudizio fra le stesse parti proposto davanti allo stesso giudice.
Cass. civ. n. 109/1997
La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata deve indicare davanti a quale giudice il processo deve proseguire; con la conseguenza che, nelle ipotesi in cui il giudice ha il potere di rilevare d'ufficio la propria incompetenza (art. 28 e art. 38 primo comma, c.p.c., quest'ultimo nel testo sub art. 4 legge n. 353 del 1990), alla mancanza di elementi per l'individuazione del foro competente (che, invece nei casi di incompetenza eccepita dalle parti devono risultare dalle allegazioni di queste) il giudice medesimo deve supplire avvalendosi dei propri poteri e, così, nell'indicare alle parti l'esistenza di una questione rilevabile di ufficio, chiedere ad esse i chiarimenti necessari ai fini della concreta individuazione del giudice competente.
Cass. civ. n. 1347/1994
La sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, anche se pronunciata in tema di competenza per materia, se non è impugnata con l'istanza di regolamento (necessario) di competenza e il giudice indicato come competente non solleva conflitto, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., rende incontestabili l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata e la competenza del giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta, con la conseguenza che, nei successivi gradi del giudizio, né le parti, né il giudice possono rimettere in discussione l'incompetenza dichiarata dal giudice originariamente adito
Cass. civ. n. 9515/1992
L'omessa indicazione — nella sentenza dichiarativa d'incompetenza — del giudice ritenuto competente da quello adito non comporta il consolidarsi della competenza di quest'ultimo, trovando detto vizio il suo correttivo nella sentenza emessa dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 112/1983
Le sentenze che statuiscono sulla competenza — salvo quanto stabilito per le decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento — non sono mai suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale. Invero, la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice del relativo processo, a differenza delle sentenze su questioni di merito, le quali spiegano i loro effetti fuori del processo e sono vincolanti in tutti i futuri giudizi.