(massima n. 1)
In materia di competenza per ragioni di territorio derogabile, qualora, a seguito di pronuncia di incompetenza, il giudice indicato come competente abbia, a sua volta, declinato, sia pur in violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., la propria competenza e le parti, senza proporre istanza per il relativo regolamento, abbiano riassunto la causa innanzi al primo giudice, quest'ultimo non può sollevare conflitto di competenza assumendo la violazione dell'art. 44 cod. proc. civ., in quanto la riassunzione - in assenza della proposizione dell'istanza di regolamento di competenza a fronte della nuova declinatoria su eccezione di parte - ha determinato il definitivo radicarsi della causa.