1. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato all'amministrazione, o all'ente impositore, che ha adottato l'atto impugnato e alla procura regionale, a cura del ricorrente, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il ricorrente deve altresì depositare nella segreteria della sezione le relazioni di notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza(1).
2. Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione intercorre un termine non minore di trenta giorni.
3. Il termine di cui al comma 2 è elevato a quaranta giorni e quello di cui all'articolo 173, comma 3, è elevato a centoventi giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal comma 1 debba effettuarsi all'estero(2).
4. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce e il collegio rileva un vizio che importa nullità della notificazione, lo stesso collegio fissa con decreto una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.
5. Se la parte contro la quale è stato proposto il ricorso non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma 4, il giudice provvede a norma dell'articolo 93.
6. Se l'ordine di rinnovazione della notificazione non è eseguito, il collegio ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 111.