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Articolo 117 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

Dispositivo dell'art. 117 Codice di giustizia contabile

1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gią enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.

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