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Articolo 116 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Risoluzione della questione e prosecuzione della causa

Dispositivo dell'art. 116 Codice di giustizia contabile

1. Le modalitā di svolgimento dell'udienza, della decisione e della deliberazione sono disciplinate dalle disposizioni previste per l'appello, in quanto applicabili.

2. La sentenza che risolve la questione deferita č depositata in segreteria entro sessanta giorni dalla conclusione della camera di consiglio nella quale č stata deliberata.

3. La segreteria comunica la sentenza al procuratore generale e agli avvocati delle parti costituite, nonché al giudice della causa in relazione alla quale la questione č sollevata il quale, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza delle sezioni riunite, fissa la data dell'udienza di discussione e contestualmente assegna alle parti un termine non inferiore a venti giorni per il deposito di memorie e documenti.

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