1. Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara la incompetenza territoriale del giudice adito, la causa è riassunta nei termini fissati dal giudice nell'ordinanza medesima o, in mancanza, in quello di tre mesi dalla comunicazione, davanti al giudice dichiarato competente, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza dinanzi alle sezioni riunite(1).