1. La prosecuzione del giudizio può avvenire all'udienza o mediante deposito in segreteria di una comparsa contenente l'istanza di fissazione d'udienza in prosecuzione.
2. Il giudice, con decreto da emanarsi entro dieci giorni dal deposito della comparsa, fissa la data della udienza e contestualmente assegna un termine per la notificazione e per il deposito di memorie e documenti.
3. La comparsa, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificata alle altre parti a cura dell'istante.
4. Se non avviene la prosecuzione del processo a norma dei commi precedenti, l'altra parte può riassumere il processo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 303 del codice di procedura civile.
5. In caso d'interruzione del processo si applicano le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 107.
6. Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.