1. Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione(1).
2. Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento.
3. È fatta salva l'autorizzazione da parte del giudice del compimento di atti urgenti e la proposizione di domande cautelari.
4. La sospensione del giudizio interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di fissazione udienza di cui al comma 1.