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Articolo 42 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Notificazioni e comunicazioni

Dispositivo dell'art. 42 Codice di giustizia contabile

1. Le notificazioni e le comunicazioni degli atti del processo contabile, comprese quelle effettuate nel corso del procedimento, sono disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e contabile, ove non previsto diversamente dal presente codice. Il Presidente della sezione può autorizzare, su motivata richiesta del pubblico ministero, la notifica a mezzo delle forze di polizia(1).

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 98 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114.

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