1. I termini per il compimento degli atti del processo contabile sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice, anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente.
2. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
3. I termini stabiliti per la proposizione di gravami sono perentori; le decadenze hanno luogo di diritto e devono essere pronunciate d'ufficio.
4. Il giudice, prima della scadenza, può abbreviare, o prorogare anche d'ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita proroga ulteriore, se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
5. I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno in base ad accordo tra le parti.
6. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede ai sensi dell'articolo 93, commi 12 e 13(1).
7. Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.