1. Il decreto č pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale, della parte.
2. Se č pronunciato su ricorso, il decreto č scritto in calce al medesimo.
3. Quando l'istanza č proposta verbalmente, se ne redige processo verbale e il decreto č inserito nello stesso.
4. Il decreto non č motivato, salvo che per quelli a carattere decisorio o per i quali la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge; č datato ed č sottoscritto dal giudice o, quando questo č collegiale, dal presidente.