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Articolo 40 Codice di giustizia contabile

(D.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza

Dispositivo dell'art. 40 Codice di giustizia contabile

1. L'ordinanza č succintamente motivata. Se č pronunciata in udienza, č inserita nel processo verbale; se č pronunciata fuori dell'udienza, č scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo č collegiale, del presidente.

2. Il segretario comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione.

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