1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome del popolo italiano" e recano l'intestazione "Repubblica italiana"(1).
2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere:
- a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato;
- b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati;
- c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico ministero e delle parti;
- d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare;
- e) il dispositivo;
- f) la data della pronuncia;
- g) la sottoscrizione del presidente del collegio e dell'estensore o del giudice monocratico(2).
3. 3. La decisione è nulla se mancano gli elementi di cui alle lettere e) e g) del comma 2, nonché se mancano, e non risultano dal verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e f) del comma 2 e l'indicazione che è stato sentito il pubblico ministero(3).
4. Se, dopo la pronuncia della sentenza, il presidente non la può sottoscrivere per morte o altro impedimento, essa è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento(4).