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Articolo 63 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato

Dispositivo dell'art. 63 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessita' di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in considerazione, tra l'altro:

  1. a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;
  2. b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE;
  3. c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;
  4. d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;
  5. e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;
  6. f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:

  1. a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;
  2. b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67.

5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.

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