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Articolo 42 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture

Dispositivo dell'art. 42 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità fatto salvo quanto previsto dall'allegato n. 12(1).

2. [[COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2024, N. 48]](1).

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2(2).

4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

  1. a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
  2. b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;
  3. c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 17, lettere a) e b) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48, che ha disposto la modifica del comma 1 e l'abrogazione del comma 2.
(3) Il comma 3 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48.

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