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Articolo 15 Codice delle comunicazioni elettroniche

(D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259)

[Aggiornato al 18/10/2024]

Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale

Dispositivo dell'art. 15 Codice delle comunicazioni elettroniche

1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

  1. a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
  2. b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;
  3. c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
  4. d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98 septies;
  5. e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN di cui all'articolo 68(1).

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

  1. a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del presente capo(1);
  2. b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 1, comma 12, lettere a) e b) del D. Lgs. 24 marzo 2024, n. 48, che ha disposto la modifica del comma 1, lettera e) e del comma 2, lettera a).

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