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Articolo 305 Codice delle assicurazioni private

(D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Attivitą abusivamente esercitata

Dispositivo dell'art. 305 Codice delle assicurazioni private

1. Chiunque svolge attività assicurativa o riassicurativa in difetto di autorizzazione è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

2. Chiunque esercita l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui all'articolo 109 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro diecimila a euro centomila.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 2, l'IVASS richiede al tribunale l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine denunzia i fatti al pubblico ministero.

4. [Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui all'articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro centomila.] (1)

5. L'esercizio dell'attività di perito di assicurazione in difetto di iscrizione al ruolo previsto dall'articolo 156 è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Note

(1) Comma abrogato dal D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

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Consulenze legali
relative all'articolo 305 Codice delle assicurazioni private

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. P. chiede
sabato 13/07/2019 - Toscana
“Buongiorno,
Sono Agente di assicurazioni, con mandato ad una snc dove io sono il rappresentante legale con quota 51% in quanto i miei due soci non sono iscritti in sezione A del RUI con quote 24.5% cadauno. Al 30/04 u.s. Obbligo IVASS comunicazione stretti legami per quota soci + 10%, inoltre abbiamo fatto atto notaio per suddivisione utili al 33% in quanto al momento del mandato, la compagnia ha subordinato il tutto all’iscrizione in sez A dei miei soci. Questo non è successo perché hanno partecipato a due sessioni di esami ma non superate, il tutto ha avuto inizio nel 2012. Volevo sapere cosa rischio e se secondo voi c’è il presupposto di esercizio abusivo? La Direzione è a conoscenza ma non prende iniziative, io ho sollecitato più volte ma senza esito.L’occasione è gradita per porgere Distinti saluti. G. P.”
Consulenza legale i 23/07/2019
In buona sostanza, con il parere si chiedono i rischi, tanto penali quanto amministrativi, connessi all’esercizio dell’attività assicurativa da parte del soggetto non iscritto al RUI, ovvero il Registro Unico degli Intermediari, la cui Sez. A è specifica per l’attività assicurativa.

Data per letta la normativa (molto articolata e complessa e difficilmente riassumibile in questa sede), va subito detto che sussistono rischi di natura penale e amministrativa.

Dal punto di vista penale, è estremamente eloquente la sentenza di Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 05/02/2015) 31-03-2015, n. 13827. La Suprema Corte afferma infatti che, nel caso di specie, sembrano ricorrere sia i presupposti del reato di esercizio abusivo della professione di cui all’art. 348 del codice penale che del reato di esercizio abusivo di attività di intermediazione assicurativa, (previsto e punito ai sensi del Testo Unico sulle Assicurazioni, D. Lgs.vo 7.9.2005, n. 209, consistente, tra l'altro, "nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi", art. 106 T.U.), tenuto conto che la condotta degli agenti era consistita “nell'offrire in vendita e rilasciare dietro corrispettivo (in 196 casi) polizze assicurative comportanti una copertura RCA temporanea. Si tratta di attività riservata agli iscritti nell'apposito registro - il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.), tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - i quali debbono possedere specifici requisiti, rispettare specifiche regole di comportamento ed aver superato una prova di idoneità (D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 108 e segg.). L'esercizio di tale attività in difetto di iscrizione nel R.U.I. integra il delitto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 305, comma 2”.

Tuttavia, sia dal punto di vista penalistico che amministrativo non paiono esserci problemi di sorta, dato che l'articolo 112 elenca i requisiti specifici delle società in esame, senza pretendere che tutti i soci siano iscritti al RUI.

Infatti, dal punto di vista amministrativo, l'articolo 112 del D.lgs. 209/2005 elenca i requisiti necessari per poter ottenere l'iscrizione nel RUI, escludendo di fatto che il rispetto di tale articolo possa determinare conseguenze penalistiche.

Fra tali requisiti, la società deve inoltre avere affidato la responsabilità dell'attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione del registro al quale la medesima chiede l'iscrizione. Nelle società iscritte nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati, l'amministratore delegato e il direttore generale devono essere iscritti nella medesima sezione del registro.

Per come è stato posto il quesito, pare che vi siano i requisiti per mantenere l'iscrizione nel RUI, a prescindere dall'iscrizione degli altri due soci. Come già affermato, inoltre, il rispetto di tali norme esclude qualsiasi rilievo penalistico.

Adriano M. chiede
martedģ 09/05/2017 - Veneto
“Buongiorno, premetto di essere un cittadino italiano imputato del reato di cui all'Art.305 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, legge speciale. Il procedimento a mio carico, nasce esclsuivamente da una denuncia di un privato (ex art 333 cpp) che ha segnalato la cosa alla Guardia di Finanza: quest'ultima, dopo aver semplicemente preso atto per via telematica, che il mio nome non compare tra quelli iscritti nelle varie sezioni del RUI, ha segnalato la cosa alla Procura della Repubblica e questa mi ha direttamente rinviato a giudizio senza nessun tipo di ulteriore accertamento o comunicazione all'IVASS.
Ora: andandomi a leggere l'articolo per cui sono imputato, rilevo che solo nell'ultimo comma (il 5°), dove si parla del "perito" assicurativo, v'è la previsionale della procedibilità d'ufficio, mentre io sono imputato per il reato di cui al comma 2° che nulla prevede di diverso rispetto alla procedibilità ordinaria, ovvero rispetto al fatto che solo l'IVASS (a norma del comma 3° dello stesso Art.305), effettuati i dovuti accertamenti (che possono essere anche delegati, sempre dall'IVASS, alla Guardia di Finanza) possa richiedere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria per la commistione della pena. Il mio avvocato, nel merito, mi dice che mi conviene trovare un accordo con il P.M., ma io ho la sensazione che lui, pur capace, non abbia perfettamente compreso il limite di procedibilità d'ufficio che incombe per il reato di cui al comma 2 del citato art 305 (intermediazione). Vi chiedo quindi, con la presente, di confermarmi che: per il reato di cui al comma 2 dell'Art.305 del Codice delle Assicurazioni (intermediazione) la procedibilità d'ufficio non è ammessa, essendo una procedibilità esclusivamente legata alle specifiche competente dell'IVASS (nel mio caso mai interpellato da nessuno), mentre la stessa procedibilità d'ufficio sussiste esclusivamente per il reato di cui al comma 5 (perito). Grazie”
Consulenza legale i 17/05/2017
A sommesso parere dello scrivente, il reato di cui all’art. 305 del D.lgs. 205/2009 non è procedibile a querela, bensì d’ufficio.

Il comma 5 del medesimo articolo, infatti, stabilisce un rinvio all’348 ai soli fini della pena.

Per scogliere il dubbio circa la procedibilità di un reato bisogna vedere se il singolo articolo stabilisce la procedibilità a querela, in mancanza di tale indicazione la procedibilità è d’ufficio.

L’50 del codice di procedura penale, infatti, stabilisce che “Il pubblico ministero esercita l’azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
Quando non è necessaria la querela, la richiesta, l’istanza o l’autorizzazione a procedere, l’azione penale è esercitata di ufficio.”

La regola, quindi, è la procedibilità d’ufficio.

Per tale motivo, l’obbligo posto dal comma III in capo all’IVASS non pare sufficiente a configurare la procedibilità a querela del delitto de quo.

Da ultimo, si osserva che prima della richiesta di rinvio a giudizio l’indagato deve ricevere, a pena di nullità, l’avviso di conclusione indagini ex 415 bis c.p.p..