(massima n. 1)
La tabella A allegata alla L. 24 dicembre 1969 n. 990 sulla assicurazione obbligatoria della responsabilitą civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, nel fissare i minimi di garanzia ai sensi dell'art. 9 della legge stessa ''per ogni persona danneggiata'' si riferisce ad ogni soggetto che nel sinistro abbia subito danni alla persona e non a qualsiasi altro soggetto cui per effetto del sinistro siano derivati danni. Ne consegue che in caso di morte di una persona in un incidente stradale i minimi di garanzia operano una sola volta per il singolo soggetto deceduto e non tante volte per quanti sono i superstiti di questo che assumono di avere subito un danno, salvo che in sede di contrattazione individuale le parti pattuiscano diversamente, dato che nella disciplina introdotta dalla L. 24 dicembre 1969 n. 990 l'autonomia privata trova limiti circa i minimi di garanzia e non anche per quanto riguarda una maggiore estensione della garanzia stessa.