(massima n. 1)
Il decreto presidenziale, da adottarsi su proposta del Ministro per l'industria, ai sensi dell'art. 9, L. n. 990 del 1969, per adeguare progressivamente ai valori monetari correnti i limiti di massimale fissati dalla tabella A allegata alla stessa legge — entro i quali è contenuta la responsabilità dell'impresa assicuratrice designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada per il risarcimento dei danni prodotti da autoveicolo non assicurato — non opera retroattivamente con la conseguenza che il danno risarcibile dalla detta impresa non può che essere contenuto nei limiti dei minimi di garanzia che vanno individuati, in presenza di una serie di provvedimenti di adeguamento, con riferimento all'epoca del sinistro ed in base al provvedimento alla stessa epoca vigente.