Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 227 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Servizio e dispositivi di monitoraggio

Dispositivo dell'art. 227 Codice della strada

1. Nell'àmbito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Massime relative all'art. 227 Codice della strada

Cass. pen. n. 9460/1994

L'intervenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 231 del D.L.vo n. 285/1992 (nuovo codice della strada), a far tempo dall'1 gennaio 1993, dell'art. 22 della L. n. 615/1966 (che sanzionava penalmente la circolazione con veicoli a motore diesel i cui fumi presentassero opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, poi emanato con D.P.R. n. 323/1971), non implica che la condotta già prevista dal citato art. 22 sia ora sanzionabile ai sensi dell'art. 674 c.p., nella parte in cui questo prevede come reato l'emissione, nei casi non consentiti dalla legge, di gas, vapori o fumi atti ad offendere, imbrattare o molestare persone. Detta condotta, infatti, è ora prevista e sanzionata in via amministrativa dal combinato disposto dell'art. 71, comma 6, del citato D.L.vo n. 285/1992 e dell'art. 227, comma 2, del regolamento di attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992, nulla rilevando in contrario che la sanzione sia, allo stato, inoperante, per via della mancata emanazione dei decreti ministeriali di attuazione. (La Corte ha anche chiarito, in motivazione, che, pur dovendosi, nella descritta situazione, considerare tuttora vigente, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 232, comma 3, del D.L.vo n. 285/1992, il regolamento a suo tempo emanato con il D.P.R. n. 323/1971, la violazione di detto regolamento non può essere sanzionata ai sensi dell'art. 674 c.p., essendo già presente nell'ordinamento giuridico, per sè ancora non operante per inadempienze di carattere amministrativo, la norma che contempla il fatto come illecito di natura non penale, sicché, diversamente opinando, si darebbe luogo ad una lesione del principio costituzionale di eguaglianza, poiché verrebbe di fatto a dipendere dalla discrezionalità della autorità amministrativa la scelta del momento nel quale, con l'emanazione dei decreti ministeriali di attuazione, verrebbe comunque a cessare la applicabilità della norma penale).

Notizie giuridiche correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!