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Articolo 48 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Veicoli a braccia

Dispositivo dell'art. 48 Codice della strada

1. I veicoli a braccia sono quelli:

  1. a) spinti o trainati dall'uomo a piedi;
  2. b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.

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