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Articolo 37 Codice della strada

(D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

[Aggiornato al 04/04/2024]

Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

Dispositivo dell'art. 37 Codice della strada

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

  1. a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
  2. b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
  3. c) al comune, sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
  4. d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi. L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti.

2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana.

3. [Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Massime relative all'art. 37 Codice della strada

Cass. pen. n. 44536/2009

Risponde di omicidio colposo, il direttore del tratto autostradale, gestito da una societā in forza di convenzione per la sua costruzione ed esercizio, che non predisponga presidi di sicurezza ed apposita segnaletica atti a prevenire il pericolo di precipitazione di persone discese dalle autovetture nel varco esistente tra le due corsie di marcia di un viadotto. (Nella specie, un conducente, dopo un incidente avvenuto in ora notturna in un tratto illuminato di un viadotto autostradale, aveva scavalcato la barriera di separazione tra le due corsie, precipitando nel vuoto).

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