1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:
- a) domande di brevetto o di registrazione con l'indicazione dell'eventuale priorità o richiesta di differimento dell'accessibilità al pubblico;
- b) brevetti e registrazioni concessi;
- c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;
- d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;
- e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;
- f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;
- g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute;
- g-bis) sentenze di cui all'art. 197, comma 6.
2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d), ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).
3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.